Art. 41

Importazione e transito

In vigore dal 21 ott 2009
Importazione e transito 1.   I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono importati nella o inviati in transito attraverso la Comunità nel rispetto: a) delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento e delle relative misure d’attuazione per lo specifico sottoprodotto di origine animale o prodotto derivato, almeno altrettanto rigorose quanto quelle applicabili alla fabbricazione e alla commercializzazione di tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati all’interno della Comunità; b) delle condizioni riconosciute come almeno equivalenti alle prescrizioni applicabili alla fabbricazione e alla commercializzazione di tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati secondo la legislazione comunitaria; o c) per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di cui agli , dei requisiti fissati in tali articoli. Le misure di cui al primo comma, lettera b), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’importazione ed il transito di: a) materiale specifico a rischio sono effettuati solo a norma del regolamento (CE) n. 999/2001; b) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 2000/532/CE sono effettuati unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006; c) materiali di categoria 1, di categoria 2 e prodotti da essi derivati, non destinati alla fabbricazione dei prodotti derivati di cui agli , sono effettuati unicamente se sono state adottate norme per l’importazione in conformità dell’, paragrafo 2, lettera a); d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati ai fini di cui all’, paragrafo 1, sono effettuati nel rispetto dei provvedimenti nazionali che garantiscono il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, in attesa dell’adozione delle condizioni armonizzate di cui all’, paragrafo 2. 3.   Per l’importazione ed il transito di materiali di categoria 3 e di prodotti da essi derivati, sono adottate le prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a). Tali prescrizioni possono stabilire che le partite: a) devono provenire da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati in conformità del paragrafo 4; b) devono provenire da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati dalle autorità competenti del paese terzo d’origine e devono essere elencati da tali autorità per tale fine; e c) devono essere accompagnate al punto d’ingresso nella Comunità, dove si svolgono i controlli veterinari, da un documento commerciale o da un certificato sanitario e, se del caso, da una dichiarazione, conforme ad un modello stabilito a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. In attesa dell’adozione delle prescrizioni di cui al secondo comma, lettere a) e c), gli Stati membri specificano tali prescrizioni nelle rispettive misure nazionali. 4.   Gli elenchi dei paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali possono essere importati o transitati attraverso la Comunità sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati è elaborato seguendo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, tenendo conto in particolare: a) della legislazione del paese terzo; b) dell’organizzazione dell’autorità competente e dei suoi servizi d’ispezione nel paese terzo, dei poteri attribuiti a tali servizi e della sorveglianza cui sono sottoposti, nonché dell’autorità di cui detti servizi dispongono per vigilare sull’effettiva osservanza della legislazione nazionale; c) delle effettive condizioni sanitarie applicate alla produzione, alla fabbricazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e alla spedizione di prodotti di origine animale destinati alla Comunità; d) delle garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto delle pertinenti condizioni sanitarie; e) dell’esperienza in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e dei risultati dei controlli effettuati sulle importazioni; f) dei risultati delle ispezioni eventualmente effettuate dalla Comunità nel paese terzo; g) della situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, con particolare attenzione alle malattie esotiche degli animali e ad ogni aspetto della situazione sanitaria generale del paese stesso che potrebbe presentare un rischio per la salute pubblica o degli animali nella Comunità; h) della regolarità e velocità con le quali il paese terzo fornisce informazioni sulla presenza, nel proprio territorio, di malattie animali infettive, in particolare delle malattie elencate dal Codice sanitario per gli animali terrestri e dal Codice sanitario per gli animali acquatici dell’Organizzazione mondiale per la salute animale; i) delle norme vigenti nel paese terzo e della relativa applicazione per quanto concerne la prevenzione e la lotta alle malattie animali infettive, incluse le norme relative alle importazioni da altri paesi terzi. Gli elenchi degli stabilimenti e degli impianti di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), sono aggiornati regolarmente e trasmessi alla Commissione e agli Stati membri e sono messi a disposizione del pubblico.
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Importazione e transito (Art. 41 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo