Art. 38
Trattamento sicuro
In vigore dal 21 ott 2009
Trattamento sicuro
Il trattamento sicuro comprende l’applicazione, ai materiali utilizzati, di un processo di fabbricazione che riduca ad un livello accettabile i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dai materiali utilizzati e da altre sostanze risultanti dal processo di fabbricazione.
Si garantisce che i prodotti derivati non implichino rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali, in particolare effettuando prove sul prodotto finale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1069:oj#art-38