Art. 38

Trattamento sicuro

In vigore dal 21 ott 2009
Trattamento sicuro Il trattamento sicuro comprende l’applicazione, ai materiali utilizzati, di un processo di fabbricazione che riduca ad un livello accettabile i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dai materiali utilizzati e da altre sostanze risultanti dal processo di fabbricazione. Si garantisce che i prodotti derivati non implichino rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali, in particolare effettuando prove sul prodotto finale.
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Trattamento sicuro (Art. 38 Regolamento (UE) 2009/1069) — Testo vigente | Portale Normativo