Art. 38 · Trattamento sicuro

Art. 38

Trattamento sicuro

In vigore dal 21 ott 2009
Trattamento sicuro Il trattamento sicuro comprende l’applicazione, ai materiali utilizzati, di un processo di fabbricazione che riduca ad un livello accettabile i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dai materiali utilizzati e da altre sostanze risultanti dal processo di fabbricazione. Si garantisce che i prodotti derivati non implichino rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali, in particolare effettuando prove sul prodotto finale.
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