Art. 8 · Materiali di categoria 1

Art. 8

Materiali di categoria 1

In vigore dal 21 ott 2009
Materiali di categoria 1 I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale: a) corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguenti: i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata; ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE; iii) animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo; iv) animali impiegati per esperimenti come definiti all’, lettera d), della direttiva 86/609/CEE, fatto salvo l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003; v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; b) i seguenti materiali: i) materiali specifici a rischio; ii) corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento; c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti all’, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all’, lettera b), della direttiva 96/23/CE; d) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l’ambiente elencati nell’allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale; e) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’, primo comma, lettera c): i) da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1; o ii) da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso materiale specifico a rischio; f) rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; g) miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.
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