Art. 16

Procedure di controllo nei macelli

In vigore dal 24 set 2009
Procedure di controllo nei macelli 1.   Ai fini dell’, gli operatori adottano e applicano adeguate procedure di controllo nei macelli. 2.   Le procedure di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrivono il modo in cui si devono svolgere i controlli di cui all’ e includono almeno i seguenti elementi: a) il nome della persona responsabile della procedura di controllo; b) gli indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e coscienza o sensibilità negli animali; gli indicatori destinati a rilevare l’assenza di segni di vita negli animali macellati conformemente all’, paragrafo 4; c) i criteri per determinare se i risultati mostrati dagli indicatori di cui alla lettera b) siano soddisfacenti; d) le circostanze e/o il momento in cui devono essere eseguiti i controlli; e) il numero di animali per ogni campione da esaminare durante i controlli; f) le procedure opportune al fine di garantire che nell’eventualità di mancato rispetto dei criteri di cui alla lettera c) vi sia una revisione delle operazioni di stordimento o abbattimento al fine di individuare le cause all’origine delle carenze e le modifiche che è necessario apportare a tali operazioni. 3.   Gli operatori istituiscono una specifica procedura di controllo per ciascuna linea di macellazione. 4.   La frequenza dei controlli tiene conto dei principali fattori di rischio, quali le modifiche riguardanti i tipi o le dimensioni di animali macellati o l’organizzazione lavorativa del personale, ed è determinata in modo da garantire risultati altamente affidabili. 5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli operatori possono utilizzare le procedure di controllo descritte nelle guide di buone pratiche di cui all’. 6.   Gli orientamenti comunitari riguardanti le procedure di controllo nei macelli possono essere adottati in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2.
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