Art. 17

Responsabile della tutela del benessere animale

In vigore dal 24 set 2009
Responsabile della tutela del benessere animale 1.   Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di aiutarli a garantire la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento. 2.   Il responsabile della tutela del benessere animale dipende direttamente dall’operatore e rende conto direttamente all’operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali. Egli può esigere che il personale del macello intraprenda le azioni correttive necessarie a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento. 3.   Le competenze del responsabile della tutela del benessere animale sono specificate nelle procedure operative standard del macello e sono debitamente portate all’attenzione del personale interessato. 4.   Il responsabile della tutela del benessere animale è in possesso di un certificato di idoneità di cui all’, rilasciato per tutte le operazioni che hanno luogo nel macello di cui è responsabile. 5.   Il responsabile della tutela del benessere animale tiene un registro dei provvedimenti adottati per migliorare il benessere animale nel macello in cui assolve le sue funzioni. Il registro è conservato per almeno un anno ed è messo a disposizione dell’autorità competente su richiesta. 6.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1 000 unità di bestiame (mammiferi) o di 150 000 volatili o conigli. Ai fini del primo comma si intende per «unità di bestiame» un’unità di misura standard che consente l’aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi. Nell’applicare le disposizioni del primo comma, gli Stati membri adottano i seguenti tassi di conversione: a) bovini adulti ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (11) ed equini: 1 unità di bestiame adulto; b) altri bovini: 0,50 unità di bestiame adulto; c) suini di peso vivo superiore a 100 kg: 0,20 unità di bestiame adulto; d) altri suini: 0,15 unità di bestiame adulto; e) ovini e caprini: 0,10 unità di bestiame adulto; f) agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg: 0,05 unità di bestiame adulto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1099:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Responsabile della tutela del benessere animale (Art. 17 Regolamento (UE) 2009/1099) — Testo vigente | Portale Normativo