Art. 18

Spopolamento

In vigore dal 24 set 2009
Spopolamento 1.   Prima dell’inizio dell’operazione l’autorità competente responsabile di un’operazione di spopolamento elabora un piano d’azione per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare, i metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento sono inclusi nei piani di emergenza previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale sulla base delle dimensioni e della localizzazione del sospetto focolaio ipotizzati nel piano di emergenza. 2.   L’autorità competente: a) garantisce che tali operazioni siano eseguite in conformità del piano d’azione di cui al paragrafo 1; b) intraprende ogni azione adeguata per la tutela del benessere degli animali nelle migliori condizioni possibili. 3.   Ai fini del presente articolo e in circostanze eccezionali, l’autorità competente può concedere deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa compromettere la salute umana o rallentare in modo significativo il processo di eradicazione della malattia. 4.   Entro il 30 giugno di ogni anno l’autorità competente di cui al paragrafo 1 trasmette alla Commissione una relazione sulle operazioni di spopolamento effettuate nell’anno precedente e la rende accessibile al pubblico attraverso Internet. Per ciascuna operazione di spopolamento la relazione contiene in particolare: a) i motivi dello spopolamento; b) il numero e le specie di animali abbattuti; c) i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati; d) una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati; e) qualsiasi deroga concessa in conformità del paragrafo 3. 5.   Orientamenti comunitari per l’elaborazione e l’attuazione di piani d’azione per lo spopolamento possono essere adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 6.   Se del caso, per tener conto delle informazioni raccolte dal sistema dall’ADNS, può essere adottata una deroga all’obbligo di relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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