Art. 21
Certificato di idoneità
In vigore dal 24 set 2009
Certificato di idoneità
1. Ai fini dell’ gli Stati membri designano l’autorità competente responsabile:
a)
di assicurare la messa a disposizione di corsi di formazione destinati al personale addetto agli abbattimenti e alle operazioni correlate;
b)
del rilascio di certificati di idoneità che attestino il superamento di un esame finale indipendente. Le materie d’esame devono essere pertinenti alle categorie di animali interessati e corrispondere alle operazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, e agli argomenti di cui all’allegato IV;
c)
dell’approvazione dei programmi di formazione dei corsi di cui alla lettera a) e del contenuto e delle modalità dell’esame di cui alla lettera b).
2. L’autorità competente può delegare l’esame finale e il rilascio dei certificati di idoneità ad un’entità o organismo distinto che:
a)
disponga della competenza, del personale e delle attrezzature necessari allo scopo;
b)
sia imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’esame finale e il rilascio dei certificati di idoneità.
L’autorità competente può altresì delegare l’organizzazione dei corsi di formazione ad un’entità o organismo distinto che disponga della competenza, del personale e delle attrezzature necessari allo scopo.
I dati relativi alle entità e organismi a cui sono stati delegati tali compiti sono messi a disposizione del pubblico dall’autorità competente attraverso Internet.
3. I certificati di idoneità riportano le categorie di animali, il tipo di dispositivi e le operazioni elencati all’, paragrafo 2 o 3, per le quali il certificato è valido.
4. Gli Stati membri riconoscono i certificati di idoneità rilasciati da un altro Stato membro.
5. L’autorità competente può rilasciare certificati temporanei di idoneità a condizione che:
a)
il richiedente sia iscritto a uno dei corsi di formazione di cui al paragrafo 1, lettera a);
b)
il richiedente debba prestare la sua opera in presenza e sotto la supervisione diretta di un’altra persona titolare di un certificato d’idoneità rilasciato per la specifica attività da effettuare;
c)
la validità del certificato temporaneo non superi tre mesi; e
d)
il richiedente presenti una dichiarazione scritta secondo cui non gli è stato rilasciato in precedenza un altro certificato temporaneo di idoneità della stessa portata o dimostri all’autorità competente di non aver potuto sostenere l’esame finale.
6. Fatta salva una decisione di un’autorità giudiziaria o di una autorità competente che proibisca il maneggiamento degli animali i certificati di idoneità, incluso un certificato temporaneo di idoneità, sono rilasciati soltanto se il richiedente fornisce una dichiarazione scritta secondo cui non ha commesso infrazioni gravi alla normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della domanda.
7. Gli Stati membri possono riconoscere qualifiche ottenute per altri scopi come equivalenti a certificati di idoneità ai fini del presente regolamento, a condizione che il rilascio sia avvenuto in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente articolo. L’autorità competente mette a disposizione del pubblico e tiene aggiornato, attraverso Internet, un elenco delle qualifiche riconosciute come equivalenti al certificato d’idoneità.
8. Orientamenti comunitari per l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo possono essere adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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