Art. 19

Abbattimento di emergenza

In vigore dal 24 set 2009
Abbattimento di emergenza Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.
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Abbattimento di emergenza (Art. 19 Regolamento (UE) 2009/1099) — Testo vigente | Portale Normativo