Art. 20

Sostegno scientifico

In vigore dal 24 set 2009
Sostegno scientifico 1.   Ciascuno Stato membro assicura che un sufficiente sostegno scientifico indipendente sia a disposizione per assistere le autorità competenti, su loro richiesta, fornendo: a) assistenza scientifica e tecnica in relazione al riconoscimento dei macelli ai sensi dell’, paragrafo 2, e allo sviluppo di nuovi metodi di stordimento; b) pareri scientifici sulle istruzioni fornite dai produttori sull’uso e sulla manutenzione di dispositivi di immobilizzazione e di stordimento; c) pareri scientifici su guide di buone pratiche sviluppate sul suo territorio ai fini del presente regolamento; d) raccomandazioni ai fini del presente regolamento, in particolare relativamente alle ispezioni e audit; e) pareri sulla capacità e idoneità di entità e organismi distinti di conformarsi alle disposizioni di cui all’, paragrafo 2. 2.   Il sostegno scientifico può essere fornito tramite una rete a condizione che siano svolti tutti i compiti elencati al paragrafo 1 per tutte le attività pertinenti svolte nello Stato membro interessato. A tal fine ciascuno Stato membro individua un unico punto di contatto e lo mette a disposizione del pubblico, attraverso Internet. Tale punto di contatto è responsabile per la condivisione, con i suoi omologhi e la Commissione, delle informazioni tecniche e scientifiche e delle migliori pratiche in relazione all’attuazione del presente regolamento.
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