Art. 20
Sostegno scientifico
In vigore dal 24 set 2009
Sostegno scientifico
1. Ciascuno Stato membro assicura che un sufficiente sostegno scientifico indipendente sia a disposizione per assistere le autorità competenti, su loro richiesta, fornendo:
a)
assistenza scientifica e tecnica in relazione al riconoscimento dei macelli ai sensi dell’, paragrafo 2, e allo sviluppo di nuovi metodi di stordimento;
b)
pareri scientifici sulle istruzioni fornite dai produttori sull’uso e sulla manutenzione di dispositivi di immobilizzazione e di stordimento;
c)
pareri scientifici su guide di buone pratiche sviluppate sul suo territorio ai fini del presente regolamento;
d)
raccomandazioni ai fini del presente regolamento, in particolare relativamente alle ispezioni e audit;
e)
pareri sulla capacità e idoneità di entità e organismi distinti di conformarsi alle disposizioni di cui all’, paragrafo 2.
2. Il sostegno scientifico può essere fornito tramite una rete a condizione che siano svolti tutti i compiti elencati al paragrafo 1 per tutte le attività pertinenti svolte nello Stato membro interessato.
A tal fine ciascuno Stato membro individua un unico punto di contatto e lo mette a disposizione del pubblico, attraverso Internet. Tale punto di contatto è responsabile per la condivisione, con i suoi omologhi e la Commissione, delle informazioni tecniche e scientifiche e delle migliori pratiche in relazione all’attuazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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