Art. 14

Configurazione, costruzione e attrezzature dei macelli

In vigore dal 24 set 2009
Configurazione, costruzione e attrezzature dei macelli 1.   Gli operatori provvedono affinché la configurazione e la costruzione dei macelli nonché la relativa attrezzatura siano conformi alle disposizioni dell’allegato II. 2.   Ai fini del presente regolamento gli operatori sottopongono, su richiesta, all’autorità competente di cui all’ del regolamento (CE) n. 853/2004 per ciascun macello almeno i seguenti dati: a) il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione; b) le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l’uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili; c) la capacità massima per ciascuna area di stabulazione. L’autorità competente valuta l’informazione trasmessa dall’operatore conformemente al primo comma al momento dell’approvazione del macello. 3.   In conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2, possono essere adottate: a) deroghe alle disposizioni di cui all’allegato II in relazione alle unità mobili di macellazione; b) le modifiche necessarie per adeguare l’allegato II in modo da tenere conto del progresso scientifico e tecnico. In attesa dell’adozione delle deroghe di cui alla lettera a) del primo comma, gli Stati membri possono stabilire o mantenere le norme nazionali in materia di unità mobili di macellazione. 4.   Orientamenti comunitari per l’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell’allegato II possono essere adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Configurazione, costruzione e attrezzature dei macelli (Art. 14 Regolamento (UE) 2009/1099) — Testo vigente | Portale Normativo