Art. 12

Importazioni da paesi terzi

In vigore dal 24 set 2009
Importazioni da paesi terzi Le disposizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento si applicano ai fini dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 854/2004. Il certificato sanitario che accompagna le carni importate da paesi terzi è corredato di un attestato che comprovi l’osservanza di prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del presente regolamento.
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