Art. 11
Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri
In vigore dal 24 set 2009
Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri
1. Solo le prescrizioni dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, si applicano alla macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri effettuata nell’azienda agricola ai fini della fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni da parte del produttore al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche, a condizione che il numero di animali macellati nell’azienda agricola non superi il numero massimo di animali da stabilire secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
2. Le prescrizioni stabilite ai capi II e III del presente regolamento si applicano alla macellazione di siffatti animali quando il loro numero supera il numero massimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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