Art. 7

Livello di competenze e certificato di idoneità

In vigore dal 24 set 2009
Livello di competenze e certificato di idoneità 1.   L’abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili. 2.   Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall’, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento: a) il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione; b) l’immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell’abbattimento; c) lo stordimento degli animali; d) la valutazione dell’efficacia dello stordimento; e) la sospensione o il sollevamento di animali vivi; f) il dissanguamento degli animali vivi; g) la macellazione conformemente all’, paragrafo 4; 3.   Fatto salvo l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’abbattimento degli animali da pelliccia è effettuato in presenza e sotto la supervisione diretta di una persona in possesso di un certificato di idoneità di cui all’ rilasciato per tutte le operazioni svolte sotto la sua supervisione. Gli operatori del settore degli animali da pelliccia notificano preventivamente all’autorità competente quando sono abbattuti gli animali.
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