Art. 8
Istruzioni per l’uso dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento
In vigore dal 24 set 2009
Istruzioni per l’uso dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento
I prodotti commercializzati o pubblicizzati come dispositivi per l’immobilizzazione o lo stordimento sono venduti soltanto se corredati di adeguate istruzioni relative al loro uso, in modo da garantire condizioni ottimali per il benessere degli animali. I fabbricanti mettono tali istruzioni anche a disposizione del pubblico attraverso Internet.
Tali istruzioni specificano in particolare quanto segue:
a)
le specie, le categorie, i quantitativi e/o il peso degli animali cui è destinato l’uso del dispositivo;
b)
i parametri raccomandati corrispondenti alle diverse condizioni di utilizzazione, inclusi i parametri fondamentali di cui all’allegato I, capo I;
c)
per i dispositivi di stordimento, un metodo di controllo dell’efficacia del dispositivo per quanto riguarda la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento;
d)
le raccomandazioni per la manutenzione e, se del caso, la calibratura del dispositivo di stordimento.
Storico versioni
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