Art. 10
Consumo domestico privato
In vigore dal 24 set 2009
Consumo domestico privato
Solo le prescrizioni dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, si applicano alla macellazione di animali diversi dai volatili da cortile, conigli e lepri e alle operazioni correlate effettuate al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato.
Tuttavia, anche le prescrizioni stabilite all’, paragrafo 3, e ai punti da 1.8 a 1.11 bis, 3.1 e, nella misura in cui esso concerne il semplice stordimento, al punto 3.2 dell’allegato III si applicano alla macellazione di animali diversi dai volatili da cortile, conigli e lepri, suini, ovini e caprini effettuata al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato.
Storico versioni
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