Art. 9

Utilizzazione dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento

In vigore dal 24 set 2009
Utilizzazione dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento 1.   Gli operatori provvedono affinché la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l’immobilizzazione o lo stordimento degli animali siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica. Gli operatori tengono un registro di manutenzione. Essi conservano i registri per almeno un anno e li mettono a disposizione dell’autorità competente su richiesta. 2.   Gli operatori provvedono affinché durante le operazioni di stordimento un adeguato dispositivo di riserva sia immediatamente disponibile per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo. Il metodo di riserva può essere diverso da quello utilizzato per primo. 3.   Gli operatori provvedono affinché gli animali siano collocati in dispositivi di immobilizzazione, tra cui quelli di immobilizzazione della testa, soltanto quando la persona preposta allo stordimento o al dissanguamento è pronta a stordirli o a dissanguarli quanto più rapidamente possibile.
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