Art. 3
Prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate
In vigore dal 24 set 2009
Prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate
1. Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali:
a)
ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti;
b)
siano protetti da ferite;
c)
siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale;
d)
non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;
e)
non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;
f)
non siano costretti all’interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.
3. Le strutture utilizzate per l’abbattimento e le operazioni correlate sono progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da garantire il rispetto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, nelle condizioni di attività previste per l’impianto nel corso dell’anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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