Art. 3

Prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate

In vigore dal 24 set 2009
Prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate 1.   Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali: a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti; b) siano protetti da ferite; c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale; d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali; e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua; f) non siano costretti all’interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere. 3.   Le strutture utilizzate per l’abbattimento e le operazioni correlate sono progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da garantire il rispetto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, nelle condizioni di attività previste per l’impianto nel corso dell’anno.
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