Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 24 set 2009
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate.
Per quanto riguarda i pesci si applicano tuttavia soltanto le prescrizioni dell’, paragrafo 1.
2. Il capo II salvo l’, paragrafi 1 e 2, il capo III e il capo IV salvo l’ non si applicano in caso di abbattimenti di emergenza al di fuori dei macelli o qualora l’osservanza di tali disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone.
3. Il presente regolamento non si applica:
a)
qualora gli animali siano abbattuti:
i)
durante esperimenti scientifici eseguiti sotto il controllo di un’autorità competente;
ii)
durante attività venatorie o di pesca ricreativa;
iii)
durante eventi culturali o sportivi;
b)
ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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