Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 24 set 2009
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento disciplina l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate. Per quanto riguarda i pesci si applicano tuttavia soltanto le prescrizioni dell’, paragrafo 1. 2.   Il capo II salvo l’, paragrafi 1 e 2, il capo III e il capo IV salvo l’ non si applicano in caso di abbattimenti di emergenza al di fuori dei macelli o qualora l’osservanza di tali disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone. 3.   Il presente regolamento non si applica: a) qualora gli animali siano abbattuti: i) durante esperimenti scientifici eseguiti sotto il controllo di un’autorità competente; ii) durante attività venatorie o di pesca ricreativa; iii) durante eventi culturali o sportivi; b) ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2009/1099) — Testo vigente | Portale Normativo