Art. 5

Controlli sui metodi di stordimento

In vigore dal 24 set 2009
Controlli sui metodi di stordimento 1.   Gli operatori assicurano che le persone responsabili dello stordimento o il personale adibito a tale mansione svolgano controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte. Tali controlli sono effettuati su un campione sufficientemente rappresentativo di animali e la loro frequenza è stabilita tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di qualsiasi fattore che possa incidere sull’efficacia del processo di stordimento. Quando i risultati dei controlli indicano che un animale non è adeguatamente stordito, la persona responsabile dello stordimento prende immediatamente le misure opportune, come precisato nelle procedure operative standard elaborate conformemente all’, paragrafo 2. 2.   Qualora, ai fini dell’, paragrafo 4, gli animali siano abbattuti senza essere precedentemente storditi, le persone responsabili della macellazione effettuano controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli operatori possono utilizzare le procedure di controllo descritte nelle guide di buone pratiche di cui all’. 4.   Se del caso, per tener conto dell’alto livello di affidabilità di determinati metodi di stordimento e sulla base di un parere dell’EFSA, possono essere adottate deroghe alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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