Art. 4

Metodi di stordimento

In vigore dal 24 set 2009
Metodi di stordimento 1.   Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale. I metodi di cui all’allegato I che non comportino la morte istantanea («semplice stordimento») sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l’enervazione, l’elettrocuzione o la prolungata anossia. 2.   L’allegato I può essere modificato sulla scorta di un parere dell’EFSA e secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, per tenere conto dei progressi scientifici e tecnici. Qualsiasi modifica di questo tipo garantisce un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore. 3.   Orientamenti comunitari riguardanti i metodi di cui all’allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2. 4.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.
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