Art. 4
Metodi di stordimento
In vigore dal 24 set 2009
Metodi di stordimento
1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale.
I metodi di cui all’allegato I che non comportino la morte istantanea («semplice stordimento») sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l’enervazione, l’elettrocuzione o la prolungata anossia.
2. L’allegato I può essere modificato sulla scorta di un parere dell’EFSA e secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, per tenere conto dei progressi scientifici e tecnici.
Qualsiasi modifica di questo tipo garantisce un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore.
3. Orientamenti comunitari riguardanti i metodi di cui all’allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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