Art. 15

Maneggiamento e operazioni di immobilizzazione nei macelli

In vigore dal 24 set 2009
Maneggiamento e operazioni di immobilizzazione nei macelli 1.   Gli operatori garantiscono la conformità alle norme operative relative ai macelli di cui all’allegato III. 2.   Gli operatori garantiscono che tutti gli animali che sono abbattuti conformemente all’, paragrafo 4, senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati individualmente; i ruminanti sono immobilizzati meccanicamente. Sono vietati i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale, a meno che non si tratti di animali macellati conformemente all’, paragrafo 4, e tali sistemi non siano provvisti di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell’animale e siano adattabili alle dimensioni dell’animale. 3.   Sono vietati i seguenti metodi di immobilizzazione: a) sospendere o sollevare gli animali coscienti; b) stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell’animale; c) recidere il midollo spinale, per esempio per mezzo di un pugnale o di una daga; d) utilizzare scariche elettriche per immobilizzare l’animale che non stordiscano o lo uccidano in circostanze controllate, in particolare corrente elettrica che non sia applicata intorno al cervello. Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile. 4.   L’allegato III può essere modificato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, per tenere conto dei progressi scientifici e tecnici, incluso un parere dell’EFSA. 5.   Orientamenti comunitari per l’applicazione delle disposizioni di cui all’allegato III possono essere adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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