Art. 13
Sviluppo e diffusione di guide di buone pratiche
In vigore dal 24 set 2009
Sviluppo e diffusione di guide di buone pratiche
1. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo e la diffusione di guide di buone pratiche per agevolare l’attuazione del presente regolamento.
2. Una volta elaborate, tali guide di buone pratiche sono sviluppate e diffuse alle organizzazioni di operatori:
a)
in consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni non governative, le autorità competenti ed altre parti interessate;
b)
tenendo conto dei pareri scientifici di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
3. L’autorità competente valuta le guide di buone pratiche per garantire che siano state sviluppate conformemente al paragrafo 2 e che siano conformi agli orientamenti comunitari esistenti.
4. Qualora le organizzazioni di operatori non presentino guide di buone pratiche, l’autorità competente può elaborarne e pubblicarne di proprie.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le guide di buone pratiche convalidate dall’autorità competente. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali guide e lo mette a disposizione degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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