Art. 13 · Sviluppo e diffusione di guide di buone pratiche

Art. 13

Sviluppo e diffusione di guide di buone pratiche

In vigore dal 24 set 2009
Sviluppo e diffusione di guide di buone pratiche 1.   Gli Stati membri promuovono lo sviluppo e la diffusione di guide di buone pratiche per agevolare l’attuazione del presente regolamento. 2.   Una volta elaborate, tali guide di buone pratiche sono sviluppate e diffuse alle organizzazioni di operatori: a) in consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni non governative, le autorità competenti ed altre parti interessate; b) tenendo conto dei pareri scientifici di cui all’, paragrafo 1, lettera c). 3.   L’autorità competente valuta le guide di buone pratiche per garantire che siano state sviluppate conformemente al paragrafo 2 e che siano conformi agli orientamenti comunitari esistenti. 4.   Qualora le organizzazioni di operatori non presentino guide di buone pratiche, l’autorità competente può elaborarne e pubblicarne di proprie. 5.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le guide di buone pratiche convalidate dall’autorità competente. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali guide e lo mette a disposizione degli Stati membri.
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