Art. 25

Procedura di comitato

In vigore dal 24 set 2009
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il termine stabilito dall’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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Procedura di comitato (Art. 25 Regolamento (UE) 2009/1099) — Testo vigente | Portale Normativo