Art. 26
Disposizioni nazionali più rigorose
In vigore dal 24 set 2009
Disposizioni nazionali più rigorose
1. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere eventuali disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Entro il 1o gennaio 2013 gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento diverse da quelle contenute nel presente regolamento nei seguenti settori:
a)
l’abbattimento di animali fuori dai macelli e le operazioni correlate;
b)
la macellazione di selvaggina d’allevamento di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, incluse le renne, e le operazioni correlate;
c)
la macellazione di animali conformemente all’, paragrafo 4, e le operazioni correlate.
Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.
3. Qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento per quanto riguarda i metodi di stordimento di cui all’allegato I, esso notifica alla Commissione le misure previste. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.
Entro un mese dalla notifica la Commissione sottopone la questione al comitato di cui all’, paragrafo 1, e, in base ad un parere EFSA e conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, approva o respinge le misure nazionali in questione.
Ove lo ritenga opportuno, la Commissione, in base alle misure nazionali approvate, può proporre modifiche dell’allegato I in conformità dell’, paragrafo 2.
4. Uno Stato membro non proibisce o ostacola la messa in circolazione all’interno del suo territorio di prodotti di origine animale derivati da animali che sono stati abbattuti in un altro Stato membro adducendo a motivo che gli animali interessati non sono stati abbattuti in conformità delle sue disposizioni nazionali miranti ad una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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