Art. 23

Sanzioni

In vigore dal 24 set 2009
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o gennaio 2013, le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.
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