Art. 22

Violazioni

In vigore dal 24 set 2009
Violazioni 1.   Ai fini dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004 l’autorità competente può in particolare: a) richiedere agli operatori di modificare le loro procedure operative standard e in particolare di rallentare o interrompere la produzione; b) richiedere agli operatori di aumentare la frequenza dei controlli di cui all’ e di modificare le procedure di controllo di cui all’; c) sospendere o ritirare i certificati di idoneità rilasciati ai sensi del presente regolamento a una persona che non dimostri più un’idoneità, una conoscenza o una consapevolezza delle sue funzioni sufficienti per svolgere le operazioni per le quali il certificato è stato rilasciato; d) sospendere o revocare la delega di potere di cui all’, paragrafo 2; e) richiedere la modifica delle istruzioni di cui all’ nel rispetto dei pareri scientifici forniti a norma dell’, paragrafo 1, lettera b). 2.   Qualora un’autorità competente sospenda e o ritiri un certificato d’idoneità, essa ne informa l’autorità competente al rilascio.
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Violazioni (Art. 22 Regolamento (UE) 2009/1099) — Testo vigente | Portale Normativo