Art. 6
Procedure operative standard
In vigore dal 24 set 2009
Procedure operative standard
1. Gli operatori pianificano in anticipo l’abbattimento degli animali e le operazioni correlate e li effettuano in conformità delle procedure operative standard.
2. Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che l’abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità dell’, paragrafo 1.
Per quanto riguarda lo stordimento, le procedure operative standard:
a)
tengono conto delle raccomandazioni del fabbricante;
b)
in base ai dati scientifici disponibili, definiscono per ciascun metodo utilizzato i parametri fondamentali di cui all’allegato I, capo I, che garantiscono l’efficace stordimento degli animali;
c)
precisano le misure da prendere quando i controlli di cui all’ indichino che un animale non è stordito adeguatamente o, nel caso di animali macellati conformemente all’, paragrafo 4, che l’animale presenta ancora segni di vita.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, gli operatori possono utilizzare le procedure operative standard descritte nelle guide di buone pratiche di cui all’.
4. Su richiesta, le procedure operative standard sono messe a disposizione dell’autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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