Art. 6

Procedure operative standard

In vigore dal 24 set 2009
Procedure operative standard 1.   Gli operatori pianificano in anticipo l’abbattimento degli animali e le operazioni correlate e li effettuano in conformità delle procedure operative standard. 2.   Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che l’abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità dell’, paragrafo 1. Per quanto riguarda lo stordimento, le procedure operative standard: a) tengono conto delle raccomandazioni del fabbricante; b) in base ai dati scientifici disponibili, definiscono per ciascun metodo utilizzato i parametri fondamentali di cui all’allegato I, capo I, che garantiscono l’efficace stordimento degli animali; c) precisano le misure da prendere quando i controlli di cui all’ indichino che un animale non è stordito adeguatamente o, nel caso di animali macellati conformemente all’, paragrafo 4, che l’animale presenta ancora segni di vita. 3.   Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, gli operatori possono utilizzare le procedure operative standard descritte nelle guide di buone pratiche di cui all’. 4.   Su richiesta, le procedure operative standard sono messe a disposizione dell’autorità competente.
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