Art. 12
Cancelleria di una commissione di ricorso
In vigore dal 17 set 2009
Cancelleria di una commissione di ricorso
1. Il presidente dell'Ufficio istituisce una cancelleria di una commissione di ricorso; gli agenti dell'Ufficio sono esclusi dalla cancelleria se partecipano al procedimento connesso con la decisione contro cui è stato presentato ricorso.
2. Agli addetti alla cancelleria spetta in particolare:
—
redigere il verbale del procedimento orale e dell'istruzione, conformemente all';
—
determinare la ripartizione delle spese conformemente all', paragrafo 5, del regolamento di base e all' del presente regolamento;
—
confermare il regolamento delle spese di cui all' del presente regolamento.
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