Art. 12

Cancelleria di una commissione di ricorso

In vigore dal 17 set 2009
Cancelleria di una commissione di ricorso 1.   Il presidente dell'Ufficio istituisce una cancelleria di una commissione di ricorso; gli agenti dell'Ufficio sono esclusi dalla cancelleria se partecipano al procedimento connesso con la decisione contro cui è stato presentato ricorso. 2.   Agli addetti alla cancelleria spetta in particolare: — redigere il verbale del procedimento orale e dell'istruzione, conformemente all'; — determinare la ripartizione delle spese conformemente all', paragrafo 5, del regolamento di base e all' del presente regolamento; — confermare il regolamento delle spese di cui all' del presente regolamento.
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Cancelleria di una commissione di ricorso (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo