Art. 14
Affidamento dell'incarico a un ufficio di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di base
In vigore dal 17 set 2009
Affidamento dell'incarico a un ufficio di esame di cui all', paragrafo 2, del regolamento di base
1. Se l'Ufficio intende affidare l'incarico dell'esame tecnico delle varietà ad altri servizi, conformemente all', paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette al consiglio di amministrazione, affinché la approvi, una dichiarazione esplicativa sull'adeguatezza tecnica di tali servizi a operare come uffici d'esame.
2. Se l'Ufficio intende istituire una propria sezione distaccata per l'esame tecnico delle varietà, conformemente all', paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette al consiglio di amministrazione, affinché la approvi, una dichiarazione esplicativa sull'opportunità, dal punto di vista tecnico ed economico, di istituire tale sezione e sulla sede della sezione stessa.
3. Se il consiglio di amministrazione approva le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il presidente dell'Ufficio può notificare detti incarichi ai servizi di cui al paragrafo 1 o pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'affidamento dell'incarico alla sezione distaccata di cui al paragrafo 2. L'incarico può essere revocato soltanto col consenso del consiglio di amministrazione. Agli agenti dei servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l', paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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