Art. 16
Presentazione della domanda
In vigore dal 17 set 2009
Presentazione della domanda
1. La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è presentata all'Ufficio, agli organismi nazionali incaricati o alle sezioni distaccate di cui all', paragrafo 4, del regolamento di base.
Se la domanda è presentata all'Ufficio, essa può essere presentata su supporto cartaceo o elettronico Se è presentata agli organismi nazionali o alle sezioni distaccate, la domanda deve essere trasmessa su supporto cartaceo e in duplice copia.
2. Le informazioni trasmesse all'Ufficio conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, contengono quanto segue:
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i dati necessari per l'identificazione del richiedente ed eventualmente del suo rappresentante legale,
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l'organismo nazionale o la sezione distaccata presso cui è stata presentata la domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e
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la designazione provvisoria della varietà interessata.
3. L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione i seguenti moduli:
a)
un modulo per presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e un questionario tecnico;
b)
un modulo per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, su cui sono indicate le conseguenze in caso di omesso invio delle stesse.
4. Il richiedente compila e firma i moduli di cui al paragrafo 3. Se la domanda è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all', paragrafo 3, secondo comma.
Storico versioni
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