Art. 17
Accusata ricevuta della domanda
In vigore dal 17 set 2009
Accusata ricevuta della domanda
1. L'organismo nazionale incaricato o una sezione distaccata, di cui all', paragrafo 4, del regolamento, che riceve una domanda, invia all'Ufficio, unitamente alla domanda, conformemente all', paragrafo 2 del regolamento di base, un'accusata ricevuta della domanda stessa. Nell'accusata ricevuta viene indicato almeno il numero di fascicolo attribuito dall'organismo nazionale o dalla sezione distaccata, il numero dei documenti inviati e la data di ricezione presso l'organismo nazionale o la sezione distaccata. Copia dell'accusata ricevuta inviata all'Ufficio viene rilasciata al richiedente da parte dell'organismo nazionale o della sezione distaccata.
2. L'Ufficio che riceve una domanda direttamente dal richiedente o tramite una sezione distaccata o un organismo nazionale, salve altre disposizioni, contrassegna i documenti che compongono la domanda con un numero di fascicolo e con la data di ricezione presso l'Ufficio e rilascia una ricevuta al richiedente. Nella ricevuta viene indicato almeno il numero di fascicolo dell'Ufficio, il numero dei documenti ricevuti, la data di ricezione presso l'Ufficio e la data della domanda, ai sensi dell' del regolamento di base. Copia della ricevuta viene rilasciata all'organismo nazionale o alla sezione distaccata quando la domanda è pervenuta all'Ufficio tramite detti enti.
3. Se l'Ufficio riceve una domanda tramite una sezione distaccata o un organismo nazionale dopo un mese dalla presentazione da parte del richiedente, la data della domanda ai sensi dell' del regolamento non può essere anteriore alla data di ricezione presso l'Ufficio, salvo che l'Ufficio constati, sulla base di prove documentali sufficienti, che il richiedente ha inviato all'Ufficio un'informazione in merito conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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