Art. 18

Condizioni fissate dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di base

In vigore dal 17 set 2009
Condizioni fissate dall', paragrafo 1, del regolamento di base 1.   L'Ufficio, qualora rilevi che la domanda non è conforme alle condizioni fissate dall', paragrafo 1, del regolamento di base, comunica al richiedente le carenze rilevate, segnalandogli inoltre che soltanto la data di ricevimento di informazioni sufficienti che colmino le carenze comunicategli sarà considerata data della domanda ai sensi dell' del regolamento di base. 2.   Una domanda è conforme alle condizioni fissate dall', paragrafo 1, lettera i), del regolamento di base soltanto se sono indicati la data e il paese di una prima cessione a terzi, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento di base, oppure soltanto se si dichiara che tale cessione non è ancora avvenuta. 3.   Una domanda è conforme alle condizioni fissate dall', paragrafo 1, lettera j), del regolamento di base soltanto se sono indicati la data e il paese nel quale è stata presentata una precedente domanda per la stessa varietà noti al richiedente in relazione a quanto segue: — una richiesta di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà in causa, — una domanda di accettazione ufficiale della varietà per la certificazione e la commercializzazione, se l'accettazione ufficiale comprende una descrizione ufficiale della varietà, in uno Stato membro o in uno Stato appartenente all'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali.
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Condizioni fissate dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di base (Art. 18 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo