Art. 50
Procedimento orale
In vigore dal 17 set 2009
Procedimento orale
1. Dopo che il caso è stato deferito, il presidente della commissione di ricorso cita immediatamente le parti nel procedimento di ricorso al procedimento orale di cui all' del regolamento di base e richiama la loro attenzione sul disposto dell', paragrafo 2.
2. Il procedimento orale e l'istruzione si svolgono di norma congiuntamente in un'unica udienza.
3. Le domande di un supplemento di procedimento orale e di istruzione non sono ammissibili, a eccezione di quelle fondate su circostanze modificatesi durante o dopo l'udienza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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