Art. 59

Citazione a comparire nel procedimento orale

In vigore dal 17 set 2009
Citazione a comparire nel procedimento orale 1.   Nella citazione delle parti a comparire nel procedimento orale di cui all' del regolamento di base, va inserito un richiamo al paragrafo 2 del presente articolo. Viene dato un preavviso di almeno un mese per le citazioni delle parti, a meno che queste e l'Ufficio non si accordino su un termine più breve. 2.   Nel caso di mancata comparizione di una parte ritualmente citata a comparire dinanzi all'Ufficio, il procedimento può continuare in sua assenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Citazione a comparire nel procedimento orale (Art. 59 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo