Art. 59
Citazione a comparire nel procedimento orale
In vigore dal 17 set 2009
Citazione a comparire nel procedimento orale
1. Nella citazione delle parti a comparire nel procedimento orale di cui all' del regolamento di base, va inserito un richiamo al paragrafo 2 del presente articolo. Viene dato un preavviso di almeno un mese per le citazioni delle parti, a meno che queste e l'Ufficio non si accordino su un termine più breve.
2. Nel caso di mancata comparizione di una parte ritualmente citata a comparire dinanzi all'Ufficio, il procedimento può continuare in sua assenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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