Art. 61

Incarico a periti

In vigore dal 17 set 2009
Incarico a periti 1.   L'Ufficio decide in che forma deve essere presentata la perizia commissionata a un perito. 2.   Il mandato del perito contiene: a) una descrizione circostanziata dei suoi compiti; b) il termine per la presentazione della perizia; c) i nomi delle parti; d) i dati relativi ai diritti di cui è titolare in forza dell', paragrafi 2, 3 e 4. 3.   Ai fini della relazione del perito, l'Ufficio può chiedere che l'ufficio d'esame che ha effettuato l'esame tecnico della varietà considerata metta a disposizione il materiale conformemente alle istruzioni date. Se necessario, l'Ufficio può anche chiedere materiale alle parti o a terzi. 4.   Alle parti viene fornita una copia ed eventualmente una traduzione di ogni perizia scritta. 5.   Le parti possono ricusare un perito. Si applicano, mutatis mutandis, l', paragrafo 3, e l', paragrafo 2, del regolamento di base. 6.   L', paragrafi 2 e 3, si applica, mutatis mutandis, ai periti designati dall'Ufficio. L'Ufficio informa i periti designati circa gli obblighi di riservatezza.
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Incarico a periti (Art. 61 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo