Art. 61
Incarico a periti
In vigore dal 17 set 2009
Incarico a periti
1. L'Ufficio decide in che forma deve essere presentata la perizia commissionata a un perito.
2. Il mandato del perito contiene:
a)
una descrizione circostanziata dei suoi compiti;
b)
il termine per la presentazione della perizia;
c)
i nomi delle parti;
d)
i dati relativi ai diritti di cui è titolare in forza dell', paragrafi 2, 3 e 4.
3. Ai fini della relazione del perito, l'Ufficio può chiedere che l'ufficio d'esame che ha effettuato l'esame tecnico della varietà considerata metta a disposizione il materiale conformemente alle istruzioni date. Se necessario, l'Ufficio può anche chiedere materiale alle parti o a terzi.
4. Alle parti viene fornita una copia ed eventualmente una traduzione di ogni perizia scritta.
5. Le parti possono ricusare un perito. Si applicano, mutatis mutandis, l', paragrafo 3, e l', paragrafo 2, del regolamento di base.
6. L', paragrafi 2 e 3, si applica, mutatis mutandis, ai periti designati dall'Ufficio. L'Ufficio informa i periti designati circa gli obblighi di riservatezza.
Storico versioni
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