Art. 62

Costi dell'istruzione

In vigore dal 17 set 2009
Costi dell'istruzione 1.   L'istruzione può essere subordinata alla condizione che la parte richiedente l'istruzione depositi una somma il cui importo è fissato dall'Ufficio in funzione della stima delle spese. 2.   I testimoni e i periti citati a comparire dinanzi all'Ufficio hanno diritto a un adeguato rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere concesso un anticipo. 3.   I testimoni che hanno diritto al rimborso di cui al paragrafo 2 hanno altresì diritto a un adeguato compenso per il mancato guadagno e i periti, che non siano agenti dell'ufficio d'esame, hanno diritto a un onorario per i loro servizi. I versamenti sono eseguiti ai testimoni dopo la deposizione e ai periti dopo l'espletamento dei loro compiti. 4.   I pagamenti delle somme, dovute in forza dei paragrafi 2 e 3 e conformemente alla tabella tariffaria fissata dall'allegato I del presente regolamento, sono eseguiti dall'Ufficio.
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Costi dell'istruzione (Art. 62 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo