Art. 60
Istruzione da parte dell'Ufficio
In vigore dal 17 set 2009
Istruzione da parte dell'Ufficio
1. Se ritiene necessario sentire le deposizioni delle parti, dei testimoni o dei periti, o eseguire un'ispezione, l'Ufficio decide in tal senso, stabilendo le misure di istruzione cui intende ricorrere, i fatti da provare e la data, l'ora e il luogo delle audizioni o delle ispezioni. Se una parte chiede la deposizione di testimoni e periti, la decisione dell'Ufficio stabilisce il termine entro cui la parte richiedente deve comunicare all'Ufficio i nomi e gli indirizzi dei testimoni e dei periti che desidera siano sentiti.
2. Viene dato un preavviso di almeno un mese per la citazione di una parte, di un testimone o di un perito, a meno che l'Ufficio e gli interessati non si accordino su un termine più breve. La citazione contiene quanto segue:
a)
un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, da cui risulti in particolare la data, l'ora e il luogo dell'ispezione ordinata e che indichi i fatti sui quali le parti, i testimoni e i periti devono essere sentiti;
b)
i nomi delle parti e i dati relativi ai diritti dei testimoni o dei periti in forza dell', paragrafi 2, 3 e 4;
c)
l'indicazione che la parte, il testimone o il perito possono chiedere di essere sentiti dalle competenti autorità, giudiziarie o non, del proprio Stato del domicilio e la richiesta che l'interessato informi l'Ufficio, entro un termine da quest'ultimo fissato, se è disposto a comparire dinanzi all'Ufficio.
3. Prima di essere sentiti la parte, il testimone o il perito vengono informati che l'Ufficio può chiedere alle competenti autorità, giudiziarie o non, del loro Stato del domicilio, di riesaminare la deposizione resa sotto giuramento o in un'altra forma vincolante.
4. Le parti sono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi alle competenti autorità, giudiziarie o non. Esse hanno il diritto di essere presenti e di rivolgere, tramite tali autorità o direttamente, domande alle parti, ai testimoni e ai periti chiamati a deporre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:874:oj#art-60