Art. 60 · Istruzione da parte dell'Ufficio

Art. 60

Istruzione da parte dell'Ufficio

In vigore dal 17 set 2009
Istruzione da parte dell'Ufficio 1.   Se ritiene necessario sentire le deposizioni delle parti, dei testimoni o dei periti, o eseguire un'ispezione, l'Ufficio decide in tal senso, stabilendo le misure di istruzione cui intende ricorrere, i fatti da provare e la data, l'ora e il luogo delle audizioni o delle ispezioni. Se una parte chiede la deposizione di testimoni e periti, la decisione dell'Ufficio stabilisce il termine entro cui la parte richiedente deve comunicare all'Ufficio i nomi e gli indirizzi dei testimoni e dei periti che desidera siano sentiti. 2.   Viene dato un preavviso di almeno un mese per la citazione di una parte, di un testimone o di un perito, a meno che l'Ufficio e gli interessati non si accordino su un termine più breve. La citazione contiene quanto segue: a) un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, da cui risulti in particolare la data, l'ora e il luogo dell'ispezione ordinata e che indichi i fatti sui quali le parti, i testimoni e i periti devono essere sentiti; b) i nomi delle parti e i dati relativi ai diritti dei testimoni o dei periti in forza dell', paragrafi 2, 3 e 4; c) l'indicazione che la parte, il testimone o il perito possono chiedere di essere sentiti dalle competenti autorità, giudiziarie o non, del proprio Stato del domicilio e la richiesta che l'interessato informi l'Ufficio, entro un termine da quest'ultimo fissato, se è disposto a comparire dinanzi all'Ufficio. 3.   Prima di essere sentiti la parte, il testimone o il perito vengono informati che l'Ufficio può chiedere alle competenti autorità, giudiziarie o non, del loro Stato del domicilio, di riesaminare la deposizione resa sotto giuramento o in un'altra forma vincolante. 4.   Le parti sono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi alle competenti autorità, giudiziarie o non. Esse hanno il diritto di essere presenti e di rivolgere, tramite tali autorità o direttamente, domande alle parti, ai testimoni e ai periti chiamati a deporre.
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