Art. 58

Prove documentali

In vigore dal 17 set 2009
Prove documentali 1.   Le prove documentali di sentenze o decisioni che non provengono dall'Ufficio o altre prove documentali presentate dalle parti possono essere fornite mediante una copia non autenticata. 2.   Se l'Ufficio dubita dell'autenticità delle prove di cui al paragrafo 1, può chiedere la presentazione dell'originale o di una copia autenticata.
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Prove documentali (Art. 58 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo