Art. 57

Documenti presentati dalle parti

In vigore dal 17 set 2009
Documenti presentati dalle parti 1.   I documenti presentati dalle parti devono essere trasmessi tramite posta, consegna a mano o mezzi di comunicazione elettronici. Il presidente dell'Ufficio determina le modalità della trasmissione elettronica. 2.   Un documento presentato dalle parti si considera ricevuto alla data in cui esso è effettivamente pervenuto, oppure nel caso di un documento trasmesso per via elettronica, alla data in cui il documento è ricevuto elettronicamente dall'Ufficio. 3.   Fatta eccezione per i documenti allegati, i documenti presentati dalle parti devono essere firmati dalle parti stesse o dal loro rappresentante legale. Se un documento è trasmesso elettronicamente all'Ufficio, esso deve contenere una firma elettronica. 4.   Se un documento non è stato debitamente firmato, è incompleto o illeggibile oppure se l'Ufficio nutre dubbi sulla sua esattezza, l'Ufficio informa il mittente e lo invita a presentare l'originale del documento firmato conformemente al paragrafo 3 o a ritrasmettere una copia dell'originale entro un mese. Se la richiesta è soddisfatta entro il termine specificato, la data di ricevimento del documento firmato o della ritrasmissione è considerata la data di ricevimento del primo documento. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, il documento si considera non ricevuto. 5.   I documenti che devono essere trasmessi alle altre parti e all'ufficio d'esame interessato, o che riguardano due o più domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza, vengono presentati in un numero di copie sufficienti. Le spese per la fornitura delle copie mancanti sono a carico della parte interessata. Il primo comma non è applicabile ai documenti trasmessi elettronicamente.
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Documenti presentati dalle parti (Art. 57 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo