Art. 56

Diritto di audizione

In vigore dal 17 set 2009
Diritto di audizione 1.   Se l'Ufficio rileva che non è possibile prendere una decisione sulla base della domanda presentata, deve comunicare le irregolarità alla parte nel procedimento interessato, chiedendole di sanarle entro un termine da esso stabilito. In caso contrario, l'Ufficio prende la sua decisione. 2.   L'Ufficio comunica le eventuali osservazioni da una parte alle altre parti nel medesimo procedimento chiedendo loro, se lo ritiene necessario, di rispondere entro un termine da esso stabilito. In assenza di risposte entro detto termine, l'Ufficio non prende in considerazione eventuali documenti pervenuti successivamente.
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Diritto di audizione (Art. 56 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo