Art. 54

Certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali

In vigore dal 17 set 2009
Certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali 1.   Quando concede una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio rilascia, insieme alla decisione, un certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali come prova della concessione. 2.   L'Ufficio rilascia il certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali nelle lingue ufficiali dell'Unione europea scelte dal titolare interessato. 3.   Su richiesta, l'Ufficio può rilasciare una copia all'interessato, nel caso di comprovato smarrimento o distruzione del certificato originale.
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