Art. 52
Decisione sul ricorso
In vigore dal 17 set 2009
Decisione sul ricorso
1. Entro tre mesi dalla chiusura del procedimento orale, la decisione sul ricorso viene comunicata alle parti nel procedimento di ricorso per iscritto e mediante ogni altro mezzo di cui all', paragrafo 3.
2. La decisione scritta è firmata dal presidente della commissione di ricorso e dal relatore designato conformemente all', paragrafo 1. La decisione contiene quanto segue:
a)
la dichiarazione che la decisione è stata presa dalla commissione di ricorso;
b)
la data in cui è stata presa la decisione;
c)
i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che hanno preso parte al procedimento di ricorso;
d)
i nomi delle parti nel procedimento di ricorso e dei loro rappresentanti legali;
e)
l'indicazione delle questioni oggetto della decisione;
f)
una sintesi dei fatti;
g)
i motivi su cui si fonda la decisione;
h)
il dispositivo della decisione, compresa, se necessario, una decisione sulle spese o sulla restituzione delle tasse.
3. La decisione scritta è corredata dell'indicazione della possibilità di impugnare la decisione stessa e del termine relativo. Le parti nel procedimento di ricorso non possono far valere l'omissione di tale indicazione.
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