Art. 48
Ruolo dell'Ufficio
In vigore dal 17 set 2009
Ruolo dell'Ufficio
1. Il servizio dell'Ufficio di cui all', paragrafo 1, del regolamento di base e il presidente della commissione di ricorso prendono le disposizioni preparatorie interne, affinché la commissione di ricorso possa esaminare il caso immediatamente dopo essere stata adita; il presidente designa gli altri due membri della commissione, conformemente all', paragrafo 2, del regolamento di base e designa un relatore prima di deferire il caso.
2. Prima del deferimento del caso, il servizio dell'Ufficio di cui all', paragrafo 1, del regolamento di base trasmette senza indugio copia dei documenti inviati da una parte nel procedimento di ricorso alle altre parti nel medesimo.
3. Il presidente dell'Ufficio dispone la pubblicazione delle informazioni di cui all' prima del deferimento del caso.
Storico versioni
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