Art. 70

Durata dei termini

In vigore dal 17 set 2009
Durata dei termini Se il regolamento di base o il presente regolamento specificano un termine che deve essere stabilito dall'Ufficio, tale termine non deve essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi. In alcuni casi speciali il termine può essere prorogato per un massimo di sei mesi, su richiesta presentata prima della scadenza del termine stesso.
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Durata dei termini (Art. 70 Regolamento (UE) 2009/874) — Testo vigente | Portale Normativo