Art. 71
Proroga dei termini
In vigore dal 17 set 2009
Proroga dei termini
1. Se un termine scade un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per poter ricevere i documenti o in cui, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, nella località in cui è situato l'Ufficio non viene distribuita la posta ordinaria, il termine è prorogato fino al primo giorno in cui l'Ufficio è aperto per poter ricevere i documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria. I giorni di cui alla prima frase sono decisi e comunicati dal presidente dell'Ufficio prima dell'inizio di ogni anno civile.
2. Se un termine scade in un giorno in cui vi sia un'interruzione generale o una conseguente turbativa del servizio di distribuzione della posta in uno Stato membro o tra lo Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo di interruzione o di ritardo della consegna della posta per le parti aventi domicilio, sede o stabilimento nello Stato membro interessato o che hanno designato rappresentanti legali aventi sede in tale Stato. Nel caso in cui lo Stato membro interessato sia lo Stato in cui è situato l'Ufficio, la presente disposizione si applica a tutte le parti. La durata del periodo di interruzione o di turbativa è conforme a quanto constatato e comunicato dal presidente dell'Ufficio.
Per quanto riguarda i documenti trasmessi elettronicamente, il primo comma si applica mutatis mutandis nei casi in cui si verifichi un'interruzione del collegamento dell'Ufficio ai mezzi elettronici di comunicazione.
3. Il dispositivo dei paragrafi 1 e 2 si applica, mutatis mutandis, agli organismi nazionali o alle sezioni distaccate di cui all', paragrafo 4, del regolamento di base, come pure agli uffici d'esame.
Storico versioni
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