Art. 72

Interruzione del procedimento

In vigore dal 17 set 2009
Interruzione del procedimento 1.   Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti: a) decesso o incapacità giuridica del richiedente e del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o del richiedente una licenza che deve essere concessa dall'Ufficio o di un avente diritto a usufruire di tale licenza o del rappresentante legale di dette parti; b) impedimento giuridico sopravvenuto di dette parti a continuare il procedimento dinanzi all'Ufficio, derivante da un'azione contro i loro beni. 2.   Se i dati necessari relativi all'identità della persona autorizzata a continuare il procedimento come parte o del rappresentante legale sono stati iscritti nel registro, l'Ufficio comunica a tali persone e alle altre parti la prosecuzione del procedimento stessa dalla data decisa dall'Ufficio. 3.   I termini riprendono a decorrere dal giorno in cui viene ripreso il procedimento. 4.   L'interruzione del procedimento non incide sulla continuazione dell'esame tecnico o della verifica della varietà interessata da parte dell'ufficio d'esame, se le tasse relative a detto esame sono già state pagate all'Ufficio.
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