Art. 74
Procura
In vigore dal 17 set 2009
Procura
1. Alla comunicazione all'Ufficio della nomina di un rappresentante legale viene allegata la procura firmata, da inserire nel fascicolo, entro un termine che l'Ufficio può specificare, salvo disposizioni contrarie. Se la procura non viene presentata entro tale termine, gli atti compiuti dal rappresentante legale si considerano non avvenuti.
2. La procura può riguardare una pluralità di procedimenti e deve essere presentata in un numero di copie pari a quello dei procedimenti. Può essere presentata una procura generale che conferisce al rappresentante legale il potere di agire in tutti i procedimenti relativi alla parte rappresentata. È sufficiente un unico documento in cui è incorporata la procura generale.
3. Il presidente dell'Ufficio può determinare il contenuto della procura e mettere a disposizione gratuitamente i moduli necessari, ivi inclusi quelli relativi alla procura generale di cui al paragrafo 2.
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